Collegio di Direzione

Il Collegio di Direzione è organo dell’Azienda, la cui composizione è definita da apposita normativa regionale in modo da garantire la partecipazione di tutte le figure professionali presenti nell’Azienda (Atto aziendale approvato ai sensi dell’art. 3 D.lgs n.502/1992 e ss.mm.ii.) .

Il Collegio di Direzione:

  • concorre al governo delle attività cliniche;
  • partecipa alla pianificazione delle attività, incluse la ricerca, la didattica, i programmi di formazione e le soluzioni organizzative per l’attuazione dell’attività libero-professionale intramuraria;
  • concorre allo sviluppo organizzativo e gestionale dell’ Azienda, con particolare riferimento all’individuazione di indicatori di risultato clinico-assistenziale e di efficienza, nonché dei requisiti di appropriatezza e di qualità delle prestazioni;
  • partecipa altresì alla valutazione interna dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati ed è consultato obbligatoriamente dal direttore generale su tutte le questioni attinenti al governo delle attività cliniche.
Ai componenti del predetto collegio non è corrisposto alcun emolumento, compenso, indennità o rimborso spese. La composizione, i compiti e le funzioni del Collegio di Direzione sono definiti da regolamento interno.