Scheda informativa
- Come si esercita il diritto all’esenzione e nuove modalità di verifica
Nel corso del 2011 nelle Regioni sono entrate in vigore le nuove modalità di verifica delle esenzioni per reddito, stabilite dal Decreto ministeriale 11 dicembre 2009.
L’assistito esente per reddito può effettuare, senza alcuna partecipazione al costo (ticket), tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche ambulatoriali garantite dal Servizio sanitario nazionale, necessarie ed appropriate alla propria condizione di salute.
Il medico prescrittore (medico di famiglia e pediatra), che possiede la lista degli esenti fornita dall’Anagrafe tributaria attraverso il sistema Tessera Sanitaria, all’atto della prescrizione di prestazioni di specialistica ambulatoriale verifica, su richiesta dell’interessato, se l’assistito ha diritto all’esenzione (per i codici E01, E03, E04), e riporta il relativo codice sulla ricetta.
Alcune tipologie di utenti, pur avendo diritto all’esenzione dal ticket, non compaiono nella lista del proprio medico curante:
- sono coloro che non hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi (pensionati al minimo e pensionati sociali) e i disoccupati; questi assistiti devono autocertificare annualmente il reddito percepito nell’anno precedente presso la ASL di residenza che rilascia un apposito attestato.
- Analogamente, deve rivolgersi alla propria ASL di residenza l’assistito che ritiene di possedere i requisiti per l’esenzione per reddito, ma che non è presente nella lista in possesso del medico. I disoccupati devono autocertificare anche lo stato di disoccupazione e impegnarsi a comunicare tempestivamente la cessazione di questa condizione.
Se le condizioni di reddito cambiano e non si ha più diritto all’esenzione, occorre comunicarlo tempestivamente alla propria ASL di residenza.
Categorie di esenti
Il diritto all’esenzione per reddito è previsto solamente per specifiche condizioni personali e sociali associate a determinate situazioni reddituali.
Hanno diritto all’esenzione per reddito, i cittadini che appartengono alle categorie che seguono (Legge 537/1993 e successive modificazioni – art. 8, comma 16).
(CODICE E01):
Cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo complessivo non superiore a 36.151,98 euro.
(CODICE E02):
Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.
(CODICE E03):
Titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico.
(CODICE E04):
Titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant’anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.
Indicazioni:
- Per “nucleo familiare” si intende il nucleo rilevante a fini fiscali (e non anagrafici), composto dall’interessato, dal coniuge non legalmente separato e dagli altri familiari fiscalmente a carico (art. 1 del decreto ministeriale 22/1993).
Il coniuge fa sempre parte del nucleo fiscale anche se è fiscalmente indipendente (e presenta autonomamente la propria dichiarazione dei redditi) o non convivente (risiede in un’abitazione diversa da quella del coniuge). A seguito della legge 20 maggio 2016, n. 76, anche le persone dello stesso sesso unite civilmente, fanno parte dello stesso nucleo fiscale.
Il minore di anni sei appartiene al nucleo fiscale dei genitori se coniugati. In caso di genitori conviventi, il minore di anni sei appartiene al nucleo fiscale del genitore cui il minore è fiscalmente a carico. Nel caso in cui il bambino sia fiscalmente a carico di entrambi i genitori, è possibile scegliere la situazione più favorevole, vale a dire considerare il bambino appartenente al nucleo del genitore il cui reddito non supera il limite previsto (€ 36.151,98). - Per “familiari fiscalmente a carico” si intendono i familiari per i quali l’interessato gode di detrazioni fiscali (in quanto titolari di un reddito annuo inferiore a 2.840,51 euro). Le categorie di familiari a carico sono definite dall’art. 12 del TUIR (Testo unico imposte sui redditi).
- Il reddito annuo complessivo del nucleo familiare è pari alla somma dei redditi dei singoli membri del nucleo.
- Ai fini dell’esenzione per motivi di reddito, è necessario prendere in considerazione il reddito complessivo dell’anno precedente.
- Il termine “disoccupato” è riferito esclusivamente al cittadino che abbia cessato per qualunque motivo (licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato) un’attività di lavoro dipendente e sia iscritto al Centro per l’impiego in attesa di nuova occupazione.
Non può considerarsi disoccupato il soggetto che non abbia mai svolto attività lavorativa, né il soggetto che abbia cessato un’attività di lavoro autonoma, né chi è in cassa integrazione guadagni, sia essa ordinaria che straordinaria. Sono, invece, equiparati ai disoccupati i soggetti in mobilità.
Fonte (Ministero della Salute Esenzioni per reddito (salute.gov.it)
Attività di verifica da parte dell’Azienda Sanitaria
A partire dall’anno 2011 e con cadenza annuale il Ministero dell’Economia e delle Finanze – MEF – fornisce telematicamente, entro il 31 marzo, l’elenco degli assistiti esenti per reddito alle Aziende Sanitarie Locali ed ai medici prescrittori, in particolare ai Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta, per consentire al cittadino esente di richiedere direttamente al proprio medico di verificare automaticamente, al momento della prescrizione, la propria condizione di esenzione e riportare il relativo codice sulla ricetta.
Il cittadino che non risulti presente negli elenchi forniti al medico, ma ritenga di avere diritto all’esenzione sulla base del reddito riferito all’anno precedente, può recarsi presso la propria ASL di appartenenza, rilasciare un’autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 ed ottenere un attestato di esenzione valido per l’anno solare in corso. L’autocertificazione viene acquisita mediante il sistema Tessera Sanitaria, viene sottoposta al successivo controllo da parte MEF che incrocia i dati con le informazioni acquisite dall’INPS, dal Ministero del Lavoro, dal Ministero della Salute, dalle Aziende Sanitarie Locali per verificare se vi sono anomalie ed incongruenze.
A partire dall’anno 2015 la SOGEI, Società in house del MEF, per il tramite delle Regioni, rende disponibili gli esiti delle verifiche sulle autodichiarazioni rese. Gli accertamenti contengono tutte le informazioni riguardanti l’assistito che ha effettuato la dichiarazione, la tipologia della prestazione erogata e la somma che ciascuna Azienda è tenuta a recuperare.
È altresì obbligo di ciascuna Azienda inserire sul portale del Sistema TS il dato relativo alla quota recuperata o l’accoglimento di eventuali controdeduzioni per chiudere definitivamente la posizione debitoria dell’assistito.
All’esito degli accertamenti del competente Ministero, l’ASP è tenuta ad inviare ai cittadini segnalati una contestazione nella quale spiega i motivi della richiesta di pagamento, comunica l’accertamento trasmesso dal MEF e allega il modello di controdeduzioni e gli avvisi di pagamento PAGO PA precompilati per effettuare i versamenti.
L’avviso è gravato dell’importo di € 5,50 per le spese di spedizione a mezzo raccomandata A/R.
Si precisa inoltre che, in caso di eventuale presentazione delle controdeduzioni da parte del cittadino che ritenesse non dovuto il pagamento richiesto, l’Azienda, previa adeguata istruttoria interna, potrà accogliere le eccezioni ricevute e comunicare all’utente ed al MEF la chiusura della pratica, ovvero comunicare il diniego dell’archiviazione e chiedere nuovamente il pagamento del dovuto maggiorato di un importo a titolo di spese di istruttoria pari a € 25,00 (per controdeduzioni inviare documentazione a: recuperoticket@aspbasilicata.it oppure con PEC protocollo@pec.aspbasilicata.it )
Per ulteriori informazioni sull’esenzione da reddito si prega di consultare le indicazioni del Ministero della Salute al seguente link: Esenzioni per reddito (salute.gov.it)
MODULISTICA
- Allegato B – DM 11/12/209 Modello di controdeduzioni alla contestazione a seguito di verifica esenzioni ticket per reddito relativa agli anni 2011,2012,2013
- Allegato C – DM 11/12/2009 – Modello di delega per controdeduzioni alla contestazione a seguito di verifica esenzioni ticket per reddito relativa agli anni 2011,2012,2013